Art. 7.
(Competenza contrattuale dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I consigli della rappresentanza militare ad ogni livello possono adire le autorità politiche nazionali e locali per le materie oggetto di concertazione di rispettive competenza.
      2. Il COCER, suddiviso per sezioni e per comparti, predispone la nuova piattaforma contrattuale, almeno tre mesi prima

 

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della scadenza naturale del contratto collettivo nazionale vigente.